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Impianti sportivi in Sicilia cosa prevede la legge, sanitàinsicilia.it intervista Germano Bondì (ANIF) | Video

 

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Numerose ricerche mediche hanno fornito ripetute e consistenti evidenze a supporto dell’importanza dell’attività fisica regolare per promuovere la salute pubblica a tutte le età.

Ma quali gli impianti sportivi in Sicilia, come scegliere il luogo dove allenarsi, salute, prevenzione e sport tutti temi che abbiamo trattato con Germano Bondì, vicepresidente ANIF, Associazione Nazionale Impianti Fitness, di Confindustria.

In particolare ci soffermiamo sulla legge 29 dicembre 2014, che regolamenta il settore degli impianti sportivi e che “purtroppo la Corte di Cassazione ha abrogato rendendola inapplicabile creando quindi un vulnus all’interno del sistema“, afferma Germano Bondì.

Siamo stati tra gli attori principali che hanno richiesto l’apertura di un tavolo tecnico presso l’assessorato regionale allo Sport di cui attendiamo ancora la prima convocazione, siamo, dunque, in attesa di poter dare una migliore interpretazione ad una norma che oggi sembra confusa e che per questo mette in difficoltà un po’ tutto il comparto“.

I punti chiave da trattate sono “la regolamentazione per l’apertura di un nuovo impianto sportivo, le figure professionali che devono essere presenti, la possibilità di integrare un medico sportivo, ad oggi è stato molto difficile integrare e affiancare il medico sportivo con l’operatore sportivo, la figura del medico all’interno di una struttura di questo tipo rappresenta una garanzia in più per l’utente“,  spiega il vicepresidente Anif.

Ma come si fa a riconoscere un impianto fitness di qualità? “L’invito è quello di essere più curiosi e quindi chiedere ad esempio da quanto tempo esiste quell’impianto sportivo, le qualifiche degli operatori, la pulizia e dunque l’igiene del luogo e tanto altro ancora per avere uno scenario che sia il più chiaro possibile perchè oggi tutti devono poter fare sport in modo sicuro considerato che salute, prevenzione e sport o comunque attività fisica vanno di pari passo“.

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LA LEGGE:

Norme in materia di promozione e tutela dell’attività fisico-motoria e sportiva.

L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge:

  1. Al  fine  di  valorizzare la pratica  dell’attività fisica e di garantire il corretto svolgimento delle attività fisicomotorie nonché di salvaguardare la  tutela della salute, la Regione riconosce e valorizza le competenze degli operatori del settore motori o e sportivo, con particolare riguardo ai soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie  di  cui  al decreto  legislativo 8 maggio 1998, n. 178 o del  diploma universitario dell’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88. Nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private sia ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle differenti fasce  d’età  e  nei confronti delle diverse abilità sia ai fini di socializzazione  e  di prevenzione, la Regione  riconosce    l’esercizio  dell’attività  professionale  esclusivamente svolta  da  soggetti  in possesso di  laurea  in  Scienze motorie o del diploma ISEF.

2. La Regione, nell’ambito della diffusione della pratica e dell’esercizio delle attività fisico motorie, promuove la tutela dei              praticanti allo scopo di migliorarne la qualità della vita e il benessere.

Art 2

Definizioni

l. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) attività motoria: l’attività fisico-motoria per  la salute  che  riguarda  il movimento umano  sistematico  e  consapevole  della complessità del gesto motorio  che  ne permette la realizzazione;

b) attività  sportiva: l’attività agonistica e  non agonistica praticata in forme organizzate dalle federazioni  sportive  nazionali, dalle discipline  sportive  associate, dagli enti di promozione sportiva  e da  tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e al Comitato Italiano Paralimpico (CIP);

c) palestre: spazi conformati in modo da consentire la pratica di una o più attività motorie e sportive a  scopo agonistico  o  dilettantistico, con o senza finalità d’impresa, nonché aventi anche finalità ludico- ricreative  e di benessere fisico o attività  terapeutica o riabilitativa;

d)  impianti  sportivi: l’insieme di uno  o  più  spazi aperti  al pubblico per l’esercizio di attività ginniche, di  muscolazione,  di  formazione fisica  e  di  attività motorie.

Art. 3

Direttore Tecnico

1. Per l’esercizio delle attività motorie e  sportive nelle palestre o negli impianti sportivi, i soggetti organizzatori  si avvalgono, per la  gestione e il coordinamento  delle attività tecniche, della  direzione di soggetti  in possesso del diploma ISEF  o  di laurea quadriennale  in  Scienze motorie o di laurea magistrale in  Scienze e tecniche delle attività sportive (LM68)  o in Scienze  e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Management dello  sport  (LM47) purché in possesso della laurea triennale  in  Scienze motorie.

2.   Sono  esclusi  dall’ambito  di  applicazione   del presente articolo:

a)  le  attività  di  educazione  fisica  previste  dai programmi scolastici del competente Ministero;

b)    le    attività   sportive   svolte   in    ambito  professionistico disciplinate dal CONI e dal CIP.

   Art. 4

   Tutela dei praticanti

1.  Nelle palestre e negli impianti sportivi, aperti al  pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell’efficienza fisica  sono  svolti con il coordinamento del direttore  tecnico di  cui  all’articolo 3  e sotto  la  guida  di istruttori specifici per disciplina.

2.  Sono considerati istruttori specifici per disciplina quelli  in  possesso di apposita abilitazione  rilasciata dalla  Scuola regionale dello sport del CONI, dagli  enti di  promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dalle Federazioni  sportive nazionali del CONI, limitatamente alle discipline  ricadenti nell’ambito di tali federazioni e o degli Enti di promozione sportiva riconosciuti  dal CONI. Gli istruttori devono  essere  in possesso dell’attestazione della partecipazione al corso Basic life support defibrillation’ (BLSD) in  corso  di validità da rinnovarsi ogni due anni.

Art. 5.
Operatori sportivi

    1. La Regione promuove la formazione e l’aggiornamento degli operatori delle attività sportive e fisico-motorie, con l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e qualificare l’offerta di sport.

2. Le attività di cui al comma 1 sono disciplinate dalla Regione attraverso il coinvolgimento dell’Università degli studi di Palermo, Catania, Enna e Messina – corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive, il CONI, le federazioni sportive, il Comitato italiano paraolimpico (CIP), gli enti di promozione sportiva, individuando per ognuno di essi caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi.

Art. 6.
Collaborazioni e scelta degli operatori

      1. La Regione promuove forme di collaborazione efficaci per il coordinamento delle attività sportive sul territorio, per l’effettivo accesso allo sport, per la diffusione e l’utilizzo delle conoscenze scientifiche in materia di attività sportive e per l’ottimale utilizzo degli impianti sportivi, favorendo la stipula di convenzioni tra gli enti locali, le Università, le istituzioni scolastiche, ogni altra istituzione pubblica, il CONI, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, le società e le associazioni sportive, gli enti gestori di impianti sportivi.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione si avvale, in particolare, della consulenza tecnica delle Università siciliane per promuovere l’aggiornamento dei soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF nonché della collaborazione degli organismi qualificati operanti nel settore, in funzione della specifica attività.

Art. 7

Apertura ed esercizio di impianti sportivi e palestre

1.  I  titolari o i gestori di impianti  sportivi  e palestre presentano al comune, prima dell’inizio dell’esercizio  dell’attività, apposita dichiarazione  ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.  241 contenente  le  principali certificazioni e  attestazioni  previste dalla normativa vigente, tra cui:

a)  la  ragione sociale, la titolarità, la  sede  e  il  periodo  di apertura, nonché le tipologie delle  attività che si possono svolgere, il numero e la  tipologia  di attrezzature  utilizzate,  il  rapporto   spazio/utente, indicando  i limiti massimi di capienza della palestra  o dell’impianto;

b)  la  dichiarazione  relativa  alla  sussistenza  dei  requisiti previsti dalla normativa vigente in materia  di      edilizia, d’igiene e di pubblica sicurezza;

c)    l’indicazione   degli   estremi   della   polizza assicurativa stipulata a tutela degli utenti in  caso  di      infortuni  subiti durante lo svolgimento  delle  attività  motorie o sportive;

d)  l’indicazione  delle generalità e  dei  titoli  del direttore  tecnico di cui all’articolo 3  della  presente  legge;

e)   l’indicazione  degli  estremi  della   convenzione  medico  sanitaria stipulata dal titolare  o  dal  gestore      con un medico specializzato in medicina dello sport o  in      cardiologia, ai fini della certificazione medica.

2.  La  variazione  dei  dati  di  cui  al  comma  l  è comunicata  dal  titolare o dal gestore dell’impianto  al      comune competente.

Art. 7 bis.

Ambito di applicazione

1.  Sono  esclusi  dall’ambito  di  applicazione  degli articoli 4 e 7:

a)   gli   impianti  ove  è  svolta attività  sportiva disciplinata  dalle Federazioni Sportive   Nazionali,  organi  del  CONI, non gestiti da soggetti  che  svolgono  attività di impresa;

b)  gli  impianti  ove  è svolta attività  sportiva  da  parte  di  società   o  associazioni  sportive

Art. 8
Sospensione e interruzione dell’attività

1. Il comune, accertate gravi irregolarità nella conduzione dell’attività, o nella mancata presenza di tutte le figure nell’organico previste dalla presente legge, o nel caso in cui venga meno la rispondenza dello stato dell’impianto ai requisiti stabiliti per l’esercizio delle attività dalle vigenti norme previste in materia edilizia, di igiene e di pubblica sicurezza, può sospendere, anche parzialmente, le attività delle strutture e degli impianti fino a novanta giorni, trascorsi i quali, in caso di mancato adeguamento, può procedere all’interruzione dell’attività.

2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al comma 1, il comune dispone la chiusura dell’impianto.

Art. 9.
Obbligo di stipulare polizze assicurative

1. Gli esercenti delle strutture e degli impianti in cui si svolgono attività fisico-motorie stipulano polizze assicurative a favore di tutti gli utenti e degli istruttori, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all’interno degli stessi impianti.

Art. 10.
Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni della presente legge comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria compresa tra 1.000 e 6.000 euro.

2. Alla determinazione ed alla irrogazione della sanzione provvede il comune secondo le modalità stabilite con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.
Norma transitoria

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture e gli impianti, già operanti sul territorio della Regione, in cui si svolgono attività fisico-motorie, si adeguano alle disposizioni di cui all’articolo 8.

Art. 12.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

di Veronica Gioè
© Riproduzione Riservata
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